Nel panorama legislativo del 2026, il lavoro agile in Italia completa la sua transizione con l’emanazione della Legge annuale PMI (DDL S. 1484-B).
L’intervento apporta modifiche sostanziali al D.Lgs. 81/08, ridefinendo i perimetri di tutela e le responsabilità in capo ai datori di lavoro.
Il provvedimento è stato approvato in via definitiva dal Parlamento il 4 marzo 2026, tuttavia, affinché le disposizioni diventino pienamente vincolanti, si attende l’ultimo passaggio formale: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’ aggiornamento normativo non si limita ad una revisione formale, ma incide direttamente sulla valutazione dei rischi, sulla sorveglianza sanitaria e sugli obblighi formativi.
Nello specifico, l’introduzione del nuovo comma 7-bis all’art. 3 del D.lgs. 81/08 trasforma la gestione documentale e l’analisi dei rischi per chi opera in modalità agile.
Le modifiche al D.lgs. 81/08: i nuovi obblighi operativi
Il legislatore ha introdotto una norma specifica per chi svolge l’attività lavorativa in ambienti esterni all’azienda o non soggetti al controllo diretto del datore di lavoro.
Superando la precedente disciplina (Legge 81/2017), che prevedeva una consegna generica con cadenza almeno annuale, il nuovo comma 7-bis vincola ora il datore di lavoro a fornire al dipendente e all’RLS un’informativa scritta dettagliata.
Tale documento deve individuare sia i rischi generali che quelli specifici, con un focus particolare sull’uso dei videoterminali, configurando così un adempimento ricorrente che impone una revisione costante delle procedure di sicurezza.
Parallelamente a tale rigore informativo, l’intervento sull’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 evolve la metodologia di addestramento, legittimando l’impiego di tecnologie di simulazione, quali realtà virtuale o aumentata, purché ogni intervento sia tracciato in un apposito registro, anche informatico.
Ciò garantisce al lavoratore agile la possibilità di ricevere istruzioni pratiche sull’ergonomia e sul settaggio della postazione anche da remoto.
Mentre da un lato vengono garantite le misure di tutela per il lavoro agile, dall’altro si introducono importanti modifiche mirate a promuovere la cooperazione attiva del lavoratore, una maggiore flessibilità nella gestione dei tempi formativi e una semplificazione delle procedure per le piccole imprese.
Ecco i punti chiave dell’evoluzione normativa:
- Informativa Digitale Certificata: Obbligo di consegna e aggiornamento annuale (Art. 3, comma 7-bis) la cui violazione è sanzionata ai sensi dell’Art. 55;
- Addestramento Tech: l’addestramento “mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale”, mantenendo la tracciabilità dell’attività in registri, anche digitali;
- Cooperazione del Lavoratore: Viene ribadito l’obbligo del dipendente di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione per i rischi connessi alla prestazione esterna;
- Formazione dei lavoratori: I “periodi di cassa integrazione” (CIG) diventano tempo utile per la formazione (integrazione all’Art. 37);
- Verifiche Attrezzature: Estensione dell’elenco delle attrezzature soggette a verifica periodica (Allegato VII);
- Gestione MOG: Introduzione di modelli organizzativi agevolati per facilitare la conformità nelle piccole imprese.
L’allineamento ai nuovi standard del 2026 non è solo un obbligo, ma rappresenta lo strumento principale per la tutela del lavoratore e per ridurre i rischi sanzionatori in capo all’impresa.
Geode Servizi può supportarvi nell’adeguamento alle novità introdotte, attraverso la revisione delle informative e dei processi interni, così da garantire la piena conformità ai nuovi requisiti di legge.
