Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 segna un cambiamento significativo nella gestione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ridefinendo le regole e la struttura organizzativa dei corsi aziendali.
Tra le principali novità spicca una più precisa definizione e regolamentazione del ruolo del Datore di Lavoro quale soggetto formatore per i propri dipendenti.
Se da un lato l’ASR 2025 conferma il principio secondo cui il datore di lavoro può erogare la formazione esclusivamente al personale della propria azienda, dall’altro introduce requisiti più stringenti e strutturati rispetto al passato in materia di progettazione, tracciabilità documentale, verifica dell’apprendimento e monitoraggio dell’efficacia.
La gestione diretta dell’attività formativa richiede pertanto il rispetto di specifici adempimenti procedurali, analoghi a quelli previsti per gli enti formatori, pur mantenendo semplificazioni ed esoneri mirati alle esigenze della realtà aziendale.
Enti Formatori e Datore di Lavoro a confronto
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Enti Formatori Accreditati |
Datore di lavoro |
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Erogano corsi a soggetti terzi e sono tenuti a rispettare stringenti requisiti come l’accreditamento regionale e la presenza di specifiche figure di coordinamento |
Organizza la formazione internamente e assume a tutti gli effetti la responsabilità dell’intero processo formativo didattico e documentale circoscritto esclusivamente al personale della propria azienda |
In quanto soggetto formatore per la propria azienda, il Datore di Lavoro è tenuto ad attenersi rigorosamente ai requisiti organizzativi stabiliti dal nuovo Accordo.
Tuttavia, beneficia di una semplificazione rispetto all’ente formatore accreditato, essendo chiamato a adempiere a una serie di requisiti più contenuta:
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Ambito |
Adempimenti e Requisiti |
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Figura del Docente |
Per l’erogazione dei corsi in presenza è obbligatorio avvalersi di docenti qualificati in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 06/03/2013. |
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Limiti d’aula e addestramento pratico |
Le classi non possono superare i 30 partecipanti. Per le sessioni pratiche è richiesto un rapporto di 1 docente ogni 6 corsisti. Per l’addestramento su attrezzature e spazi confinati, l’ASR 2025 introduce la possibilità di utilizzare anche strumenti di realtà simulata. |
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Verifiche di apprendimento: |
È obbligatorio effettuare la valutazione finale dell’apprendimento e dell’efficacia formativa. Le verifiche scritte prevedono test da 30 domande per i corsi di prima formazione e 10 domande per i moduli di aggiornamento, con soglia di superamento fissata al 70%. |
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Composizione del Fascicolo del Corso |
È richiesta la predisposizione e conservazione della documentazione di corso. Il fascicolo deve contenere: anagrafiche dei corsisti, registri presenze (con frequenza minima del 90%), qualifica e firme dei docenti, verbali di verifica e il progetto formativo. |
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Emissione degli attestati |
Gli attestati devono riportare nel dettaglio i dati del partecipante, la normativa di riferimento, la durata e la modalità del corso. Per la sottoscrizione, il Datore di Lavoro può delegare una figura (anche esterna all’azienda) mediante una semplice lettera di incarico. |
Esoneri e semplificazioni per la gestione aziendale
Nonostante l’allineamento formale agli enti accreditati, il legislatore ha previsto un importante semplificazione per il Datore di Lavoro: ciò che per l’ente formatore rappresenta un obbligo procedurale stringente per ogni tipologia di corso, per l’azienda si traduce in un punto di flessibilità.
Ecco il principale punto di flessibilità:
- Progetto Formativo:Sebbene la predisposizione del progetto formativo (secondo la Parte Quarta dell’ASR) resti un documento richiesto all’interno del fascicolo del corso, esso costituisce un obbligo di progettazione propriamente vincolante solo per i corsi erogati in modalità e-learning.
Nota di approfondimento
Un importante chiarimento operativo riguarda le modalità di verbalizzazione delle verifiche finali quando la formazione è organizzata direttamente dal Datore di Lavoro all’interno dell’azienda.
Come precisato anche nelle FAQ di chiarimento del nuovo Accordo Stato-Regioni, il fascicolo del corso rimane interamente custodito presso la sede aziendale e, ai fini della tracciabilità, le informazioni relative all’esito delle prove possono essere integrate direttamente all’interno dei registri di presenza.
Di conseguenza, non sussiste l’obbligo di produrre un verbale delle verifiche finali in forma di atto separato e autonomo, a condizione che il registro unico rechi la formalizzazione dell’avvenuta verifica e l’idoneità finale, debitamente sottoscritte dal Datore di Lavoro (qualora assuma anche il ruolo di responsabile del progetto formativo).
Verso il tracciamento digitale: La piattaforma Ge.Fo.S. della Regione Lombardia
In un contesto di progressiva digitalizzazione, la Regione Lombardia ha introdotto la nuova piattaforma Ge.Fo.S. (Gestione Formazione Sicurezza).
Il sistema impone l’obbligo di tracciamento digitale anche per i datori di lavoro che erogano direttamente la formazione ai propri lavoratori, preposti e dirigenti:
- Comunicazione preventiva:Invio tramite piattaforma dei dati del corso, del calendario e dei discenti (da consolidare entro l’avvio della lezione).
- Attestazione automatica:Al caricamento degli esiti e alla chiusura della sessione, la piattaforma rilascia direttamente l’attestato validato con codice univoco.
Sebbene l’obbligo sia attualmente circoscritto al territorio lombardo, il modello operativo di Ge.Fo.S. traccia una linea di indirizzo chiara, prefigurando una possibile estensione del tracciamento digitale a livello nazionale per garantire la massima trasparenza della formazione in azienda.
L’adeguamento ai criteri organizzativi dell’Accordo Stato-Regioni 2025 richiede una gestione rigorosa della documentazione e delle procedure interne. Geode Servizi è a disposizione delle aziende per supportare i Datori di Lavoro nell’analisi dei requisiti e nella definizione dei processi formativi in piena conformità con le nuove disposizioni di legge.
