AGGIORNAMENTO DEI PROTOCOLLI COVID-19

Rimane confermato che le riunioni in presenza sono consentite “solo nel caso in cui le stesse cose ritenute di carattere necessario e urgente (impossibilità di poterle svolgere in modalità da remoto), dove la partecipazione dovrà essere ridotta al minimo e, comunque, essere garantiti il distanziamento interpersonale, un’adeguata pulizia ed areazione dei locali ed inoltre, l’uso della mascherina chirurgica o DPI di livello superiore ”.

È altresì confermato che gli eventi interni ed ogni attività di formazione in aula, anche obbligatoria, sono sospesi, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente per:

  • gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP;
  • la formazione in azienda solo per i lavoratori interni (nel rispetto delle disposizioni emanate dalle singole regioni);
  • i corsi di formazione in materia di protezione civile, salute e sicurezza;
  • i corsi di formazione individuali;
  • i corsi che necessitano di attività di laboratorio;
  • attività formativa, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio.

Tale formazione può avvenire solo una condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio previsto dal ” Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione ” a cura dell’INAIL . Rimane sempre consentita, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.

Apparentemente, dunque, ben poche variazioni rispetto a quanto già si faceva, con riferimento alle precedenti aperture normative alla possibilità di formazione in presenza durante l’emergenza COVID-19.

Tuttavia, nel nuovo protocollo è stata rimossa una parte molto importante, la quale indicava che “ il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e / o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli / funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo / funzione ”.

Infatti, la riapertura della possibilità di svolgere la formazione e aggiustamento sulla salute e sicurezza anche in presenza comporta il meno della previsione secondo il quale era consentito lo svolgimento di specifiche mansioni anche in caso di mancato aggiornamento.