AGGIORNAMENTO DVR PER COVID-19

In ossequio all’art. 271 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro avrebbe l’obbligo di effettuare una valutazione del rischio di “esposizione ad agenti biologici”, ma bisogna distinguere i casi in cui l’agente biologico, che origina il rischio, sia riconducibile all’attività del datore di lavoro da quelli in cui il rischio si concretizzi in una situazione esterna, che pur riverbandosi sui propri lavoratori all’interno dell’ambiente di lavoro, non sia riconducibile alla propria attività ed ai propri cicli di lavorazione.

Escludendo il primo caso, che si riferisce agli ambienti di lavoro socio-sanitari ed agli ambienti ove il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda, e di conseguenza nel Documento di Valutazione dei Rischi, in tutti gli altri ambienti di lavoro lo scenario connesso all’infezione coronavirus vede coinvolti i datori di lavori esclusivamente sotto l’aspetto delle esigenze di tutela della salute pubblica e pertanto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro “non ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione”.

Tuttavia, ispirandosi ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, discendenti anche dal precetto contenuto nell’art. 2087 del C.C., lo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro ritiene utile, per esigenze di natura organizzativa / gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano di intervento od una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore (nell’accezione del D.Lgs. 81/2008) assicurando al personale anche adeguati DPI.