DECRETO DEL 2/09/2021 SULLA FORMAZIONE ANTINCENDIO E PIANI DI EMERGENZA

Il ministero dell’interno ha approvato i nuovi criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ed anche le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Questo decreto, nello specifico, stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio e si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Afferma anche che è il datore di lavoro che dovrà adottare tutte le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, in funzione dei fattori di rischio presenti presso la propria attività. Inoltre afferma anche che è obbligo del datore di lavoro fornire un’adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio presenti presso la propria attività.

Secondo questo decreto, il datore di lavoro dovrà anche designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze; questi lavoratori dovranno essere formati frequentando i corsi di formazione e di aggiornamento previsti.

Per completezza, si allega il Decreto .