GREEN PASS COVID19

In seguito all’emanazione del DL 21 settembre 2021, n. 127

[“Misure urgenti per garantire lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” (GU n.226 del 21-9-2021)]

verrà esteso l’ambito di applicazione dell’obbligo di certificazione verde Covid-19 (il cosiddetto Green Pass) al mondo del pubblico e privato.

Tale provvedimento entrerà in vigore dal 15 ottobre 2021 e solo chi sarà in possesso del Green Pass potrà accedere al luogo dove svolgerà la propria attività lavorativa.

L’obbligo riguarda tutti i luoghi nei quali svolta un’attività lavorativa quindi non solo lavoratori ma anche autonomi, partite IVA, lavori sulla base di contratti esterni, pertanto, riguarda indistintamente tutti coloro che svolgono un’attività di lavoro, in dipendenti dalla tipologia contrattuale che regola la prestazione.

Per quanto riguarda la somministrazione, posto che il possesso del Green Pass è un requisito di legge, si ritiene che sia onere del somministratore assicurarsi, per poter adempiere al proprio obbligo contrattuale verso l’utilizzatore, che il lavoratore sarà sempre in possesso dei requisiti per l’esecuzione della prestazione lavorativa. L’eventuale impossibilità di assicurare la prestazione del lavoratore da parte dell’utilizzatore potrà, quindi, essere fonte di responsabilità contrattuale per l’agenzia di somministrazione. Onere dell’utilizzatore sarà, invece, quello di verificare il possesso e l’esibizione del green pass da parte del lavoratore.

Sono esclusi da tale provvedimento solo «i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute».

Il lavoratore che il 15 ottobre 2021 non è in possesso del Green Pass, è considerato assente ingiustificato fin dal primo giorno di mancata esibizione del Green Pass e fino alla presentazione della predetta certificazione. Questo comporta la mancata corrispondenza della retribuzione o di qualsiasi altro emolumento, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Imprese con meno di 15 dipendenti:

dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il Datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la cura, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

LA VERIFICA

  • la verifica è demandata ai Datori di Lavoro;
  • i controlli essere effettuati prioritariamente all’accesso ai luoghi di lavoro;
  • i Datori di Lavoro devono individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento mediante utilizzo dell’App «VerificaC19».

LE MULTE

  • per i lavoratori che accedono al luogo di lavoro senza Green Pass: sanzione da 600,00 a 1.500,00 euro;
  • per i Datori di Lavoro che non si sono verificati il ​​rispetto delle regole e che non hanno predisposto le modalità di verifica: sanzione da 400,00 a 1.000,00 euro.

 NUOVE REGOLE PER I TAMPONI

  • per ottenere la certificazione verde saranno a carico dei lavoratori
  • previsto l’obbligo per le farmacie di vivere calmierati
  • estensione della durata del tampone ai fini del Green Pass:
  • tampone antigenico con validità di 48 ore dall’effettuazione
  • tampone molecolare con validità di 72 ore dall’effettuazione.