NOVITÁ INTRODOTTE DAL D.L. 146/2021 AL TESTO UNICO 81/08

Il 21 dicembre 2021 è entrato in vigore il nuovo testo del D.L. 146/2021, che apporta sostanziali modifiche al D.Lgs 81/08. Questo decreto-legge è coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215.

Di seguito si sintetizzano le principali novità introdotte:

RUOLO DEL PREPOSTO E OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Modifica del ruolo del preposto (modifica art. 18 e 19): 

1) il Datore di Lavoro è ora OBBLIGATO ad “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19”. 

2) In particolare, all’art. 19 è stata aggiunta la seguente modifica: il preposto deve intervenire nel caso in cui ci siano dei comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dai dirigenti, in materia di protezione collettiva ed individuale. Il preposto, nello specifico, deve modificare il comportamento non conforme dando le necessarie indicazioni di sicurezza. Qualora non vengano rispettate le correzioni impartite, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore, se negligente, oppure  interrompere temporaneamente le attività in caso di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro.

FORMAZIONE: OBBLIGO DI FORMAZIONE PER IL DATORE DI LAVORO

Modifica all’art. 37: entro il 30 giugno 2022 è prevista la revisione degli Accordi Stato-Regioni sulla formazione; queste modifiche impongono:

1) che tutti gli interventi di addestramento effettuati, devono essere tracciati in un apposito registro, anche informatizzato

2) l’obbligo di formazione per il Datore di Lavoro (le cui modalità, durata e contenuti minimi verranno specificati entro il 30 giugno 2022). Tali attività formative dovranno essere svolte in presenza dovranno essere ripetute con cadenza almeno biennale.

INASPRIMENTO DI SANZIONI PER DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE

Modifica all’art. 55: modifiche all’apparato sanzionatorio per datore di lavoro e dirigente; questo decreto-legge aggiorna la lettera c) dell’art. 55 che riporta l’elenco delle sanzioni per il datore di lavoro e dirigente prevedendo l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.338,23 euro.

RIFORMA SINP 

Modifiche all’art. 7 e 8riforma SINP e Comitati regionali di coordinamento; si aggiunge all’art. 7 comma 1 un nuovo comma (comma 1-bis): “il comitato regionale si riunisce almeno due volte l’anno e può essere convocato anche su richiesta dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazione del lavoro”. Dall’art. 8 viene ridefinita la composizione del Tavolo Tecnico per lo Sviluppo e il Coordinamento del Sistema Informativo.

 

LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Modifica all’art. 14 e 15: riforma del Sistema di vigilanza; nell’art. 14 è stata introdotta la necessità per i lavoratori autonomi occasionali di comunicare preventivamente l’attività lavorativa all’Ispettorato del Lavoro da parte del committente. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare la durata del rapporto alla direzione territoriale del lavoro competente, mediante SMS o posta elettronica, come previsto dall’art. 15 comma 3 del Decreto Legislativo 81/15.

 

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ : IMPORTANTI NOVITA’!

Modifica Allegato I del D. Lgs. 81/08 sulle ipotesi di sospensione dell’attività imprenditoriale; il DL 146/21 sostituisce completamente l’Allegato I, prevedendo delle “Fattispecie di violazione” che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale e gli importi di sanzioni aggiuntiva. Il decreto-legge riporta una Tabella che mette insieme la fattispecie e la rispettiva sanzione.

 

 

 

FATTISPECIE

IMPORTO DELLA SANZIONE

1

Mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi

Euro 2.500

2

Mancata elaborazione del piano di Emergenza ed evacuazione

Euro 2.500

3

Mancata formazione e addestramento

Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

4

Mancata costituzione del Servizio prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

Euro 3000

5

Mancata elaborazione del Piano operativo di sicurezza (POS)

Euro 2.500

6

Mancata fornitura del Dispositivo di Protezione individuale contro le cadute dall’alto

Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

7

Mancanza di protezioni verso il vuoto

Euro 3000

8

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

Euro 3000

9

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

Euro 3000

10

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

Euro 3000

11

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

Euro 3000

12

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Euro 3000

 

RIORDINO DEGLI ORGANISMI PARITETICI

Modifica all’art. 51riordino degli organismi Paritetici; in questa modifica viene aggiunto un riferimento al repertorio degli organismi paritetici ed inoltre viene imposto a tali organismi di comunicare all’Ispettorato Nazionale del Lavoro i dati delle imprese aderenti, dei RLS territoriali e delle asseverazioni, ai fini dell’attività di vigilanza e di premialità di INAIL.