COVID-19: ACCORDO SU AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Il 30 giugno 2022 è stato siglato il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro non sanitari .

Il Protocollo e rinnova i precedenti accordi su invito del ministro del Lavoro e Politiche Sociali e ministro della Salute, che hanno aggiornato un nuovo confronto tra le Parti sociali.

L’attuale protocollo contiene una serie di misure di prevenzione che tiene conto dell’evoluzione della situazione pandemica alla luce dell’aumento dei contagi rilevato negli ultimi giorni.

Le principali novità sono le seguenti:

  • raccomandazione di utilizzo di mascherine FFP2 ove non sia possibile il distanziamento (ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative)
  • messa a disposizione di dispositivi FFP2 da parte del Datore di Lavoro al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo
  • individuazione, su specifica indicazione del Medico Competente o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi, di particolari gruppi di lavoratori ai quali dispositivi di protezione individuale (FFP), che essere indossati , avendo particolare attenzione ai soggetti fragili

Restano ferme le seguenti misure precauzionali:

  • Informazioni di informazione relative ai rischi da contagio, alle misure precauzionali e comportamentali da adottare
  • possibilità di misurare la temperatura corporea prima dell’accesso al luogo di lavoro (qualora la temperatura risulta superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso)
  • rientro in azienda dei lavoratori contagiati solo ad avvenuta guarigione, isolamento per i contagiati ed auto sorveglianza per 10 giorni per i contatti stretti
  • pulizia, sanificazione e ricambio dell’aria in Azienda
  • precauzioni igieniche; in particolare, il Datore di Lavoro fornisce idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani
  • accesso agli spazi comuni contingentato, con ventilazione continua dei locali ed un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi
  • sorveglianza sanitaria ai fini della tutela dei lavoratori fragili

Le parti si impegnano ad incontrarsi ove si registrino mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionali e, comunque, entro il 31 ottobre 2022 per verificare l’aggiornamento delle medesime misure.