MATERIALI EDILI

I materiali ed i componenti dei singoli manufatti, utilizzati per la lavorazione edile od in opere di ingegneria edile, possono rappresentare un rischio per la sicurezza dei lavoratori e richiedono una valutazione preliminare. Molti dei materiali utilizzati sono, infatti, causa di possibili problemi di salute per i lavoratori. Si noti che la malattia professionale non è meno grave di un infortunio sul lavoro ed è, purtroppo, molto spesso sottovalutata, seppure abbia un’elevata incidenza.

 

Quotidianamente, infatti, sono utilizzate sostanze di vario tipo all’interno dei cantieri, come solventi, adesivi, oli minerali, sostanze bituminose e miscele associate a specifiche lavorazioni. Nello specifico, le fasi lavorative che possono comportare esposizione al rischio chimico sono: opere di scavo, getto cemento, movimento terra, saldatura, asfaltatura, impermeabilizzazioni, posa in opera e rifacimento di impianti vari, posa in opera di pavimenti e parquet, lavori di finitura esterna e tinteggiatura. Molto spesso tali sostanze sono causa di incendi, esplosioni ed ustioni chimiche, motivi per cui è indispensabile che il lavoratore si protegga adeguatamente.

 

Le sostanze che espongono il lavoratore al rischio chimico sono:

  • Liquidi / Solidi: paste, impasti e colle;
  • Aerosol (miscela di aria e particelle): polveri, fibre, fumi, nebbie;
  • Aeriformi: gas, vapori.

Gli agenti chimici possono entrare nel nostro corpo in vario modo, attraverso il contatto cutaneo, l’inalazione e l’ingestione, provocando effetti a breve o lungo termine, ragion per cui l’elenco degli agenti chimici utilizzati all’interno del cantiere di riferimento e le relative schede di sicurezza devono necessariamente essere inseriti nel Piano Operativo di Sicurezza (POS).

 

Gli agenti chimici pericolosi devono essere etichettati in un modo specifico, riportando sull’etichetta tutte le informazioni che riguardano la pericolosità (Regolamento CE n. 1272/2008). Le misure adeguate da adottare per ridurre al minimo l’incidenza di tali rischi possono riassumersi in pochi, ma essenziali, punti:

  • Partecipare a corsi di formazione;
  • Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria;
  • Conservare i prodotti nei contenitori adeguatamente predisposti dall’azienda produttrice;
  • Non miscelare mai i prodotti;
  • Non disperdere i prodotti chimici;
  • Leggere bene le etichette e la scheda di sicurezza;
  • Chiedere informazioni in caso di dubbi;
  • Utilizzare e conservare correttamente gli appropriati DPI;
  • Non fumare in presenza di rischio chimico;
  • Segnalare tempestivamente le situazioni di pericolo;
  • Conoscere il piano di emergenza;
  • Al termine del lavoro, lavare accuratamente le mani;
  • Cambiare i propri abiti nei luoghi predisposti;
  • Consumare i pasti in luoghi adeguati.

 

Le schede di sicurezza forniscono le informazioni per un corretto utilizzo del prodotto ed indicano quali sono le misure di protezione ed i Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare. Ogni scheda deve contenere le seguenti informazioni:

  • Identificazione della sostanza / miscela e della società / impresa produttrice;
  • Identificazione dei pericoli;
  • Composizione / informazione sugli ingredienti;
  • Misure di primo soccorso;
  • Misure antincendio;
  • Misure in caso di rilascio accidentale;
  • Manipolazione ed immagazzinamento;
  • Controllo dell’esposizione / protezione individuale;
  • Proprietà fisiche e chimiche;
  • Stabilità e reattività;
  • Informazioni tossicologiche;
  • Informazioni ecologiche;
  • Considerazioni sullo smaltimento;
  • Informazioni sul trasporto;
  • Informazioni sulla regolamentazione;
  • Altre informazioni.

 

Le schede di sicurezza consentono al datore di lavoro di valutare i rischi per la salute e la sicurezza, nonché attuare e gestire le misure di prevenzione e protezione per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, ed ai i lavoratori di conoscere ed adottare tutte le misure necessarie per lavorare in sicurezza.

 

L’art 20 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che ogni lavoratore debba prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori devono in particolare:

  • contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  • utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i preparati, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
  • utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  • segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente od al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui al punto che segue, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave ed incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  • non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  • partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
  • sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo in parola o, comunque, disposti dal medico competente.

 

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.