MISURE DI SICUREZZA PREVISTE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI (DPCM 10 APRILE 2020)

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, intitolato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020), aggiorna ed implementa le misure di sicurezza già messe in atto negli esercizi commerciali che possono rimanere aperti al pubblico. Nello specifico riporta all’art. 1 comma 1 lettera dd):

dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5.

Nel dettaglio si riportano sia i contenuti dell’allegato 4, comunque applicabili anche agli esercizi commerciali, sia quelli dell’allegato 5.

Allegato 4

Misure igienico-sanitarie:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

 

Allegato 5

Misure per gli esercizi commerciali

  1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
  2. Garanzia di pulizia e di igiene ambientale con frequenza di almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura.
  3. Garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio di aria.
  4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
  5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
  6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
  7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
    1. attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
    2. per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
    3. per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
  8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

 

Non costituisce misura obbligatoria ma sicuramente si suggerisce di ripensare anche al banco di vendita e, qualora non si riesca ad assicurare la distanza di oltre un metro, comunque perimetrata a terra, per la collocazione dello stesso un ausilio può essere la sistemazione di protezioni in plexiglass atte a creare una separazione fisica tra cliente e lavoratore.