VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

Ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), il committente (od il responsabile dei lavori), deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni od ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII del decreto in parola.

Il dettato normativo aggiunge che nei cantieri la cui entità presunta sia inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportino rischi particolari, tale requisito possa essere considerato soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto) e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da un’autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII, ovvero:

  • le imprese affidatarie possono indicare al committente (od al responsabile dei lavori) almeno il nominativo del soggetto od i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni;
  • le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine od attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, in aggiunta a quanto indicato all’arte. 90 del TUS offre esibire al committente (od al responsabile dei lavori) anche:
    1. documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) dell’autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del TUS;
    2. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione od interdittivi di cui all’art. 14 del TUS.

I lavoratori autonomi, sempre in aggiunta a quanto indicato nell’art. 90 del TUS, offre esibire anche:

  • specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al TUS di macchine, attrezzature ed opere provvisionali;
  • elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
  • attestati inerenti alla propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente prevista dal TUS.

In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui sopra.

È oramai consolidato l’orientamento secondo cui il rispetto di tale obbligo non possa ridursi al mero controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, ma esiga la verifica, da parte del committente (o del responsabile dei lavori), della struttura organizzativa dell’impresa affidataria e/o esecutrice e della sua adeguatezza rispetto alla pericolosità della specifica opera commissionata. In particolare, nel caso di lavori in quota, il committente deve assicurarsi dell’effettiva disponibilità, da parte dell’appaltatore, dei necessari dispositivi di sicurezza (vedasi sentenze della Sez. 4, n. 15081 del 19/04/2010, Sez. 3, n. 35185 del 26/04/2016, Sez. 4, n. 28728 del 16/10/2020).

È vero che il contratto d’appalto determina il trasferimento dal committente all’appaltatore della responsabilità nell’esecuzione dei lavori, salvo che lo stesso committente assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell’opera, nel qual caso anch’egli rimane destinatario degli obblighi assunti dall’appaltatore. Tuttavia, nel caso di omissione da parte dell’appaltatore delle misure di sicurezza prescritte, quando tale omissione sia immediatamente percepibile (allorché consista nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell’inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch’egli delle conseguenze dell’infortunio eventualmente determinatosi (vedasi sentenza della Sez. 4, n. 15081 del 19/04/2010).